Statuto Dell’Associazione Gioventù Rurale Ticinese

Art. 1 – Nome e Sede

L’associazione Gioventù Rurale Ticinese un’associazione politicamente e confessionalmente neutra ai sensi dell’art. 60 e seguenti del CCS. Essa ha la propria sede al domicilio del suo Presidente.

Art. 2 – Scopo e compiti.

  • incoraggiare la formazione professionale e generale dei giovani dediti o che si dedicheranno all’agricoltura;
  • contribuire alla formazione della personalità dei suoi soci;
  • stimolare i giovani verso lo spirito collettivo;
  • difendere il territorio e tutte le attività agricole.

Art. 3 – Attività e campi d’attività.

L’attività segue principalmente le seguenti direzioni:

  • trattazione di problemi della vita, della professione e della comunità;
  • tutela della cultura paesana;
  • promovimento di attività ricreative, di gare sportive e professionali;
  • scambio di visite con altri gruppi di gioventù rurale o con giovani di altra formazione.

Art. 4 – Soci.

a. Soci Attivi

Sono soci attivi dell’AGRT i giovani rurali e i simpatizzanti della Svizzera Italiana, dal compimento del quindicesimo fino al quarantesimo anno d’età, dopo il pagamento della tassa sociale annuale al rispettivo gruppo regionale.

b. Soci Sostenitori

E’ considerato socio sostenitore che pur avendo pagato la tassa sociale non è più compreso nella fascia d’età come alla lettera a. I soci sostenitori possono partecipare alle discussioni ma non hanno diritto di voto.

c. Soci Onorari

Art. 5 – Dimissioni ed esclusione.

La qualità di socio cessa:

  1. Con le dimissioni; le dimissioni devono essere inoltrate al minimo tre mesi prima della fine di ogni anno civile, per iscritto al Comitato.
  2. Con l’esclusione; l’esclusione può essere decisa dall’Assemblea quando un socio viene meno agli scope dell’Associazione o per altri motive gravi.
  3. Con il mancato pagamento della tassa sociale da almeno un anno.

L’importo versato come quota annuale o volontaria non può essere restituito.

Art. 6 – Organi.

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Comitato cantonale;
  • la Direttiva (Presidente – Vice Presidente e un membro);
  • la Commissione di revisione dei conti;
  • la Commissione di studio, in caso di necessità.

Art. 7 – L’Assemblea dei Soci.

cpv. 1)

All’Assemblea dei soci attivi incombe di:

  • nominare il Presidente dell’Associazione, il quale è pure presidente del Comitato;
  • nominare il Comitato;
  • nominare i revisori dei conti;
  • approvare le direttive ed il rapporto d’attività;
  • approvare i conti annuali;
  • fissare le tasse sociali;
  • approvare e modificare lo Statuto;
  • fissare la sede della prossima Assemblea;
  • sciogliere l’Associazione;
  • espellere i soci trasgressori dello Statuto;
  • deliberare sulle proposte scritte dal Comitato e dai Soci.

cpv. 2)

Ogni anno ha luogo, entro fine giugno, l’Assemblea ordinaria dei soci che è convocata dal Comitato cantonale, a rotazione fra le regioni a cui appartengono i gruppi regionali.

Un’Assemblea straordinaria può essere convocata quando il Comitato lo propone o quando 1/5 dei membri ne fa domanda scritta. La convocazione è indirizzata ai gruppi regionali almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea indicando l’ordine del giorno. Le proposte che devono essere esaminate dall’Assemblea saranno consegnate al/la Segretario/a almeno 2 settimane prima.

cpv. 3)

L’Assemblea delibera con qualsiasi numero di soci attivi presenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza relativa dei votanti. In caso do parità dei voti, il Presidente del Comitato cantonale decide per le questioni di fondo.

Per le elezioni vale la maggioranza relativa.

Art. 8 – Il Comitato.

  • E’ composto di 11 membri (Presidente e Vice Presidente compresi); essi vengono eletti ogni due anni dall’Assemblea e sono rieleggibili.
  • Ogni gruppo regionale è rappresentato da almeno 2 membri.

Il Comitato dirige l’Associazione e ha i seguenti compiti:

  • nomina il Vice-Presidente (Presidente e Vice-Presidente non devono appartenere allo stesso gruppo regionale);
  • nomina la commissione di studio;
  • nomina il/la segretario/a – cassiere/a;
  • prepara l’Assemblea, in particolare redige il programma e il rapporto d’attività;
  • liquida le questioni correnti;
  • esegue le deliberazioni dell’Assemblea generale;
  • stabilisce il bilancio annuale.

Quando una questione è urgente, la Direttiva decide, su riserva dell’ulteriore approvazione del Comitato.

Art. 9 – Commissione di studio.

  • Il numero dei membri delle commissioni di studio è fissato dal Comitato, a seconda del compito affidato alle stesse.
  • Il Comitato può costituire alter commissioni di esperti per esaminare questioni particolari.
  • Le commissioni vengono sciolte appena il mandato è eseguito.
  • Esse devono redigere un rapporto scritto che consegneranno al Comitato cantonale.

Art. 10 – Commissione di revisione dei conti.

E’ composta di due membri e di un supplente scelti e nominati dall’Assemblea tra i rappresentanti del gruppo ove sarà tenuta l’Assemblea dell’anno seguente.

Essi devono stendere il rapporto da sottoporre all’Assemblea.

Il loro mandato è di un anno.

Art. 11 – Il/La Segretario/a – Cassiere/a.

E’ nominato tra i soci attivi all’esterno o all’interno del Comitato. Esso/Ella prende parte alle sedute del Comitato, della Direttiva, all’Assemblea redige il verbale.

Art. 12 – Finanziamento.

L’Associazione per far fronte alle spese correnti farà capo alle seguenti fonti d’entrata:

  • tassa sociale da fissarsi come da art. 7
  • proventi lotterie, concorsi, feste, ecc.;
  • contributi volontari di terzi;
  • donazioni fondi, ecc.

Il Comitato può disporre di una somma annua dif r. 500.—per spese urgenti.

Art. 13 – Organo Ufficiale.

L’organo ufficiale dell’Associazione è “L’AGRICOLTORE TICINESE”.

Art. 14 – Revisione dello Statuto.

La revisione o la modifica dello Statuto può venire decisa dall’Assemblea con una maggioranza dei 2/3 dei soci attivi presenti.

Art. 15 – Scioglimento dell’Associazione.

Lo scioglimento è possibile se l’Assemblea generale lo decide con la maggioranza dei 2/3 di tutti i soci attivi.

Nel caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto all’Unione dei Contadini Ticinese.

Art. 16 – Transitori.

Ai single gruppi regionali è dato un periodo di un anno per adeguare i propri statuti ad ogni revisione del presente Statuto.

Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea annuale ordinaria dell’Associazione Gioventù Rurale Ticinese il 1. Maggio 1994 a Piancastro (Valle di Blenio).

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Il Presidente
G. Berardi
La Segretaria
G. Giannini
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